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D.Lvo 10/08/2007 n. 162d) all'articolo 8, comma 8, le lettere b) e c) sono abrogate; e) all'articolo 10 i commi 1, 5 e 6 sono abrogati; f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "rilascio del certificato di sicurezza, nonchè il" sono soppresse; g) all'articolo 12 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decre to è riconosciuto, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'intera rete ferroviaria, per l'esercizio dei servizi di trasportointernazionale di merci. Inoltre, entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione è consentito, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'infrastruttura per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria presta inoltre i servizi di cui all'articolo 20 alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità e di trasparenza, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonchè di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità."; h) all'articolo 20 il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I raccordi ferroviari di accesso e la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide per ferrovia a condizioni di mercato."; i) all'articolo 20, comma 2, le parole: "a condizioni eque e non discriminatorie" sono sostituite dalle seguenti: "a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti"; l) all'articolo 37, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del presente decreto."; m) all'articolo 37, "comma 3, la lettera f) è soppressa. 2. L'ultimo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è abrogato. 3. In attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia, prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, nonchè da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilità con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato con il presente decreto. Art. 26 - Risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria 1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si provvede nei limiti del- le seguenti risorse: a) istituzione di un apposito fondo che viene alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto trasferimento da parte dello Stato e destinate all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A.; Conseguentemente è ridotta l'autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro; b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia. Tali entrate sono direttamente riscosse dall'Agenzia con destinazione all'implementazione delle attività e delle dotazioni istituzionali; c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie. Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Agenzia elabora, attraverso il riordino dell'attuale, un nuovo quadro normativo che tenga conto dell'ambito di applicazione del presente decreto, dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e preveda l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria, nonchè l'assegnazione dei compiti e delle competenze e la ripartizione delle responsabilità frai soggetti interessati. 2. Il Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dei trasporti, provvede ad adeguare l'atto di concessione per la gestione dell'infrastruttura nazionale, al fine di renderlo coerente con le disposizioni del presente decreto. 3. Al fine di garantire la continuità nel presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinata dall'articolo 4, resta fermo il vigente quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A. 4. Sulle reti regionali isolate e non isolate interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, l'applicazione del presente decreto è posticipata di tre anni, per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza. Le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della società che gestisce l'infrastruttura, possono continuare ad operare fino a tale data sulla relativa rete senza certificato di sicurezza. In tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753. 5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 agosto 2007 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per le politiche europee: Bonino Ministro dei trasporti: Bianchi Ministro degli affari esteri: D'Alema Ministro della giustizia: Mastella Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione: Nicolais Ministro delle infrastrutture: Di Pietro Visto, il Guardasigilli: Mastella Allegato I INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA Indicatori comuni di sicurezza che devono essere notificati all'Agenzia. Qualora emergano fatti nuovi od errori successivamente all'invio della relazione, l'Agenzia provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile ed, al più tardi all'atto della pubblicazione della relazione annuale successiva. Laddove l'informazione è disponibile, per gli indicatori relativi ad incidenti di cui al punto 1 in appresso si applica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari. 1. Indicatori relativi ad incidenti. 1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di incidenti e suddivisione in base alla seguente tipologia: collisioni di treni, comprese le collisioni con ostacoli presenti all'interno della sagoma limite; deragliamenti di treni; incidenti ai passaggi a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono i pedoni; incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimenti, eccetto i suicidi; suicidi; incidenti al materiale rotabile; altri. 2. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di persone gravemente ferite o morte per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie: passeggeri (anche in rapporto al numero totale di passeggeri- chilometri); addetti, compreso il personale di ditte appaltatrici; utilizzatori dei passaggi a livello; persone non autorizzate, presenti negli impianti ferroviari; altri. 2. Indicatori relativi ad inconvenienti e "quasi incidenti". 1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di rotaie danneggiate, di sgembi dei binari e di guasti all'apparato di segnalamento laterale. 2. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di segnali di pericolo non rispettati. 3. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di ruote ed assali danneggiati sul materiale rotabile in servizio. 3. Indicatori relativi alle conseguenze degli incidenti. 1. Costo totale e relativo (per treni-chilometro) in euro di tutti gli incidenti, computando ed includendo, ove possibile, i costi seguenti: decessi e lesioni; risarcimenti per perdita o danneggiamento dei beni dei passeggeri, del personale o di terzi, compresi i danni provocati all'ambiente; sostituzione o riparazione di materiale rotabile od impianti ferroviari danneggati; ritardi, perturbazioni e deviazioni del traffico, compresi i sovraccosti in termini di personale e perdita di future entrate. 2. Numero totale e relativo (rispetto alle ore effettivamente lavorate) di ore lavorative del personale e delle imprese appaltatrici perse a seguito ad incidenti. 4. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione. 1. Percentuale di strada ferrata dotata di sistema ATP (Automatic train protection) in servizio, percentuale di treni-chilometro dotati di sistema ATP. 2. Numero dei passaggi a livello (totale e per chilometro di linea). Percentuale di passaggi a livello con protezione automatica o manuale. 5. Indicatori relativi alla gestione della sicurezza. Audit interni svolti dai Gestori dell'infrastruttura e dalle Imprese ferroviarie quali previsti nella documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza. Numero totale degli audit effettivamente realizzati e percentuale rispetto a quelli richiesti e/o programmati. 6. Definizioni. Nel trasmettere i dati previsti dal presente allegato, i soggetti responsabili delle relazioni possono valersi delle definizioni relative agli indicatori ed ai metodi di calcolo dei costi utilizzati in Italia a livello nazionale. Tutte le definizioni relative agli indicatori sono illustrati in un allegato della relazione annuale di cui all'articolo 7. Allegato II NOTIFICA DELLE NORME NAZIONALI DI SICUREZZA Le norme nazionali di sicurezza da notificare alla Commissione, secondo la procedura dell'articolo 12, comprendono: 15. Norme relative agli obiettivi ed ai metodi di sicurezza in vigore in Italia; 16. Norme relative ai requisiti dei sistemi di gestione e di certificazione della sicurezza delle imprese ferroviarie; 17. Norme relative ai requisiti per l'autorizzazione alla messa in servizio ed alla manutenzione di materiale rotabile nuovo o sostanzialmente modificato, non ancora oggetto di una STI. La notifica include le norme che regolano lo scambio di materiale rotabile fra imprese ferroviarie, i sistemi di immatricolazione ed i requisiti relativi alle procedure di collaudo; 18. Norme comuni di esercizio della rete ferroviaria non ancora oggetto di una STI, comprese le norme relative ai sistemi di segnalamento e di gestione del traffico; 19. Norme che fissano i requisiti relativi a norme di esercizio interne supplementari (norme dell'impresa) che devono essere stabilite dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie; 20. Norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, idoneità sotto il profilo medico e formazione e certificazione, purchè ancora non oggetto di una STI; |
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